OBIETTIVO

Il seguente bando è rivolto alla promozione, su tutto il territorio nazionale, delle condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità, nonché del sostegno alle politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, costituendo un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le start-up innovative, costituite da non più di 48 mesi così come previsto dal Decreto-legge n.179/2012:

  1. di piccola dimensione;
  2. con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale.

Possono altresì richiedere le agevolazioni di cui al presente decreto le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché l’impresa sia formalmente costituita entro e non oltre il termine.

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le imprese di cui al comma 1 devono:

  1. essere regolarmente costituite e iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese;
  2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  3. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  4. aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
  5. non essere “in difficoltà”, secondo quanto previsto dall’articolo 2, sub 18, del Regolamento di esenzione.

Nel caso di imprese non residenti sul territorio italiano, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese e la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano devono essere dimostrate, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione.

Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente decreto le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto, in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria applicabile, le imprese operanti nei settori:

  1. della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;
  2. del settore carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i piani di impresa:

  1. caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o;
  2. mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o;
  3. finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

I piani di impresa possono avere ad oggetto la realizzazione dei programmi di investimento e/o il sostenimento dei costi di esercizio, per un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili non superiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) e non inferiore a € 100.000,00 (centomila).

Nell’ambito dei piani di impresa, sono ammissibili i programmi di investimento aventi ad oggetto l’acquisizione di:

  1. impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del progetto;
  2. componenti hardware e software funzionali al progetto;
  3. brevetti e licenze;
  4. certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  5. progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi.

I programmi di investimento devono:

  1. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 7. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
  2. essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”, le spese relative a commesse interne, le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte.

Ai fini dell’ammissibilità, i beni devono:

  1. essere ammortizzabili;
  2. essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto;
  3. essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 7 si siano trovate nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti;
  4. figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni;
  5. essere pagati esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti, con le modalità indicate nella circolare di cui al comma 8.

Nell’ambito dei piani di impresa, sono ammissibili i seguenti costi di esercizio, sostenuti dall’impresa beneficiaria nei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento:

  1. interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa. Tali interessi sono ammissibili in misura non superiore al tasso di riferimento vigente alla data di concessione dell’agevolazione, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet
  2. quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, con particolare riferimento a quelli connessi all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, necessari all’attività di impresa, qualora per i medesimi beni non sia stata richiesta l’agevolazione delle spese di acquisizione ai sensi di quanto previsto al comma 3;
  3. canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature di cui alla lettera b).
    Gli interessi relativi ai predetti canoni di leasing sono ammissibili nella misura massima di cui alla lettera a);
  4. costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati all’articolo 25, comma 2, lettera h), numero
  5. licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale;
  6. licenze relative all’utilizzo di software;
  7. sevizi di incubazione e di accelerazione di impresa, con particolare riferimento a quelli forniti dagli incubatori certificati di cui all’articolo 25, comma 5, del Decreto-legge n. 179/2012.

INTENSITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

Ai soggetti di che realizzano i piani di impresa sono concessi:

  • Un finanziamento agevolato, senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, per un importo pari al 70% (settanta percento) delle spese e/o costi ammissibili, ai sensi e nei limiti previsti dall’articolo 22, comma 3, lettera a), del Regolamento di esenzione. Per le start-up innovative localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari all’80% (ottanta percento) dell’importo del finanziamento agevolato concesso. La quota del finanziamento agevolato non soggetta a rimborso rappresenta un contributo concesso all’impresa ai sensi dall’articolo 22, comma 3, lettera c), del Regolamento di esenzione e nei limiti di quanto previsto dal medesimo articolo 22, comma 4, del Regolamento di esenzione;
  • Servizi di tutoraggio tecnico-gestionale limitatamente alle imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis n. 1407/2013 ovvero del Regolamento de minimis n. 717/2014 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Nel caso di start-up innovative la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne, o preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, l’importo del finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera a), è pari all’80% (ottanta percento) delle spese ammissibili.

I finanziamenti agevolati:

  1. hanno una durata massima di 8 anni;
  2. sono regolati a “tasso 0”;
  3. sono rimborsati, dopo 12 mesi a decorrere dall’erogazione dell’ultima quota dell’agevolazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
  4. non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

I servizi sono erogati alle imprese beneficiarie dal Soggetto gestore e sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche, strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le start-up innovative, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, all’accesso al mercato dei capitali, al marketing, all’organizzazione e risorse umane, all’innovazione e trasferimento tecnologico.

Il valore dei servizi è pari, per singola impresa beneficiaria, a:

  1. € 15.000,00 per le imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano;
  2. € 7.500,00 per le imprese localizzate nel restante territorio nazionale. Per tali imprese, l’erogazione dei servizi, è posta a carico dei costi della convenzione.

SCADENZA

Le domande posso essere inoltrate fino al 31 Dicembre 2020


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