Obiettivo

Il presente Bando, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, definisce, i criteri e le modalità di riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di DPI.

Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per il riconoscimento dei rimborsi previsti dal presente Bando sono pari, a € 50.000.000,00.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del rimborso previsto dal presente Bando tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) Sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;

b) Hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;

c) Sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili al rimborso di cui al presente Bando le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:

  • Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • Guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • Dispositivi per protezione oculare;
  • Indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
  • Calzari e/o sovrascarpe;
  • Cuffie e/o copricapi;
  • Dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • Detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Ai fini dell’accesso al rimborso, le spese di cui al precedente punto devono:

  1. Essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto Cura Italia e la data di invio della domanda di rimborso di cui al punto 9.1. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;
  2. Essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
  3. Essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);
  4. Non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.

Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA.

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, le fatture costituenti acconto sulle forniture di DPI sono ammissibili solo a condizione che l’impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.

Rimborso concedibile

Il rimborso di cui al presente Bando è concesso, nella misura del 100 percento delle spese ammissibili, nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00.

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